DECENTRAMENTO AI COMUNI
PETIZIONE POPOLARE
Al Presidente della CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA
Al Presidente del SENATO della REPUBBLICA - ROMA
I sottoscritti Cittadini, avvalendosi del diritto sancito dall’Art. 50 della Costituzione della Repubblica,
CHIEDONO
che
il
Parlamento
voglia
adottare
provvedimenti
legislativi
su
di
un
progetto
di
prelievo
e
distribuzione
della
ricchezza
che
si
fondi
sui
seguenti principi informatori:
1)
Il
carico
fiscale
diretto
dovrà
essere
differenziato
per
aree,
e
immediatamente
proporzionato
ai
servizi
esistenti,
allo
sviluppo
economico
ed
alla
ricchezza
del
territorio,
dovendo
corrispondere
ad
aree
più
ricche
di
servizi,
economicamente
potenti
ed
evolute,
un
carico
fiscale
maggiore
delle
altre.
È,
infatti,
di
immediata
evidenza
che
il
cittadino
che
vive
ed
opera
in
un
contesto
dotato
di
strutture
(scuole
medie
superiori
di
ogni
tipo,
università,
centri
ospedalieri
di
elevata
efficienza
e
specializzazione,
viabilità
diffusa
ed
articolata,
edilizia
pubblica
fortemente
presente,
etc.)
ovvero
economicamente
sviluppato
ed
attivo
(forte
industrializzazione
del
territorio,
agricoltura
e
turismo
trainanti,
etc.)
a
parità
di
reddito
contribuisca
in
misura
maggiore
di
chi
vive
ed
opera
in
un
contesto
depresso
e,
comunque,
privo
o
povero
di
opportunità
e
servizi.
Conseguente
possibilità
di
modificazioni
di
tali
aree
con
riferimento
al
diverso grado di sviluppo acquisito nel tempo.
2)
Il
principio
di
solidarietà
dovrà
trovare
la
sua
prima
espressione
nell’ambito
della
Regione
per
poi
essere
trasferito
su
piano
nazionale
attraverso
un
organo
costituito
da
rappresentanti
di
tutte
le
Regioni
integrato
da
esperti
designati
dalla
Presidenza
del
Consiglio,
in
guisa
tale
che
le
aree
più
favorite
ed
economicamente
più
ricche
contribuiscano
direttamente
e
consapevolmente
allo
sviluppo
delle
aree meno favorite
, sulla base di piani concordati e coordinati, controllando direttamente l’impiego delle risorse ed i risultati conseguiti.
3)
Controllo
diretto
ed
immediato
dei
cittadini
sul
modo
in
cui
le
risorse
vengono
utilizzate
dagli
enti
territoriali,
attraverso
commissioni
elette
a
livello
di
Comune,
Provincia
e
Regione
,
ferma
restando
le
competenze
della
Corte
dei
Conti.
Il
suddetto
controllo può essere esercitato attraverso commissioni di frazione e di quartiere elette e costituite dai cittadini stessi.
4)
Possibilità
di
immediata
destituzione
degli
amministratori
locali,
nel
caso
di
provate
illegalità,
inefficienze
o
sperperi
nella
gestione
della cosa pubblica.
5)
Determinazione di un tetto massimo di prelievo fiscale, differenziato per zone.
6)
Il
prelievo
fiscale
verrà
direttamente
effettuato
dai
Comuni
che
attraverso
di
esso
dovranno
provvedere
in
via
autonoma
a
soddisfare
tutte
le
esigenze
della
collettività
nei
grandi
e
primari
settori
(casa,
viabilità,
sviluppo
economico,
trasporti
nel
territorio,
promozione turistica e sociale, anziani e disabili, etc.).
7)
Per ottenere le massime sinergie i Comuni, per singole iniziative, potranno consorziarsi o coogestire servizi.
8)
I
Comuni,
poi,
contribuiranno
alle
necessità
delle
Province
(viabilità
provinciale,
interventi
sul
territorio,
etc.)
delle
Regioni
(sanità,
interventi
in
agricoltura,
industria,
programmazione,
etc.)
e
dello
Stato
(istruzione
pubblica;
sicurezza
interna
ed
esterna;
patrimonio
storico,
archeologico,
artistico,
etc.)
mediante
la
corresponsione
di
una
quota
del
prelievo,
proporzionale
alla
zona
fiscale
di
appartenenza
nel
senso
che
a
zone
più
ricche
corrisponderà
una
aliquota
maggiore
di
contribuzione.
Saranno
esclusi
da
tutte
le
contribuzioni
i
Comuni
i
cui
residenti
avranno
realizzato
un
reddito
medio
pro
capite
inferiore,
in
maniera
significativa,
di
quello
nazionale,
ragguagliato
all’anno
precedente.
La
Corte
dei
Conti
vigilerà
sul
diritto
all’esclusione
di
contribuzione
dei
Comuni
verso
lo
Stato.
9)
Le
Regioni
costituiranno
un
fondo
di
solidarietà
nazionale
che
verrà
destinato,
come
già
detto,
allo
sviluppo
delle
zone
meno
favorite
sul
cui
impiego
vigilerà
una
commissione
costituita
da
rappresentanti
delle
Regioni
stesse
integrata
da
esperti
designati
dalla Presidenza del Consiglio.
10)
Resteranno
di
esclusiva
competenza
statale
tutte
le
imposte
indirette,
di
fabbricazione,
di
bollo,
registro
e
quanto
altro,
con
la
sola
esclusione della imposizione diretta.
11)
Nel
caso
in
cui
il
Comune
per
un
qualsiasi
motivo
dovesse
danneggiare
il
cittadino,
anche
sbagliando
i
procedimenti
amministrativi
o
protraendoli
indebitamente,
il
Comune
stesso
o
i
singoli
funzionari
risponderanno
in
prima
persona
dei
danni
arrecati,
anche
attraverso
il
risarcimento economico.
Soluzioni e Progetti
Associazione SUM
Stati/Popoli Uniti del Mondo